Una breve guida ai casi in cui la certificazione energetica degli edifici non deve essere prodotta
di Pasquale Locoro
La Regione Lombardia con la Deliberazione n.IX/2555 ha precisato che a partire dal primo gennaio di quest'anno deve essere indicata su tutti gli annunci immobiliari la classe energetica e il relativo indice di prestazione (EPh). Esiste però una categoria di edifici esente.
Vediamo brevemente quale.
Al punto 4 della suddetta Delibera è riportato quanto segue:
"Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;"
Il punto c, per chi legge, richiede una ulteriore precisazione, rintracciabile nelle definizioni presenti nella DGR 8745/2008 dove viene indicata la definizione di "impianto termico":
"E' il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15kW".
Per queste categorie di edifici negli annunci dovrà essere semplicemente riportata la seguente dicitura:
Vediamo brevemente quale.
Al punto 4 della suddetta Delibera è riportato quanto segue:
"Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;"
Il punto c, per chi legge, richiede una ulteriore precisazione, rintracciabile nelle definizioni presenti nella DGR 8745/2008 dove viene indicata la definizione di "impianto termico":
"E' il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15kW".
Per queste categorie di edifici negli annunci dovrà essere semplicemente riportata la seguente dicitura:
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
Siamo 4 eredi di un podere nel comune di SCANZANO JONICO dove insiste un fabbricato urbano privo d'lmpianto di riscaldamento,con solo caminetto a legna.Per la vendita dello stesso,ci viene chiesto la CERTIFICAZIONE ENERGETICA.In mancanza,il NOTAIO dovrebbe dichiarare, a pagamento,che l'mmobile non è soggetto a CERTIFICAZIONE. NON CONVINCE.Qualcuno può convincermi?
RispondiEliminaluigi lauria
non esiste una data che fa'da spartiacque per l'obbligo di presentazione di questo documento?
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