martedì 11 ottobre 2011

Il Bonus del GSE per la rimozione dell'eternit

Una nuova precisazione del GSE sulla richiesta di Bonus

di Pasquale Locoro
 
L'eternit è un tipo di fibrocemento che è stato utilizzato in edilizia come materiale da copertura in forma di lastre piane o ondulate, oppure per coibentare tubature. Questo materiale agli inizi del secolo scorso è divenuto popolarissimo fin quando, verso gli anni '80 viene resa nota la cancerosità delle fibre di amianto una volta inalate (queste fibre infatti sono la causa di forme tumorali quali il mesotelioma o l'asbestosi).
Il problema dello smantellamento delle strutture contenenti amianto è molto forte, in particolare la presenza di amianto nella lastra di fibrocemento può essere determinata anche risalendo alla data di acquisto del manufatto, oppure attraverso l'analisi di un suo campione.
Il costo medio di un'analisi approfondita di laboratorio attualmente si attesta sui 200€.
Verificata la presenza di fibre di amianto si può procedere in due differenti modi per sua messa in sicurezza:

  • incapsulamento: rappresenta un metodo di bonifica cosiddetto "transitorio" e prevede il trattamento della superficie delle lastre esposta agli agenti atmosferici con sostanze sintetiche che inglobino e consolidino le fibre di amianto nel manufatto cementizio, impedendone così il rilascio nell'ambiente;

  • rimozione e smaltimento: rappresenta un metodo "radicale" e prevede una serie di procedure speciali per poter garantire di operare in sicurezza (sia degli operatori che delle persone e degli animali che si vengono a trovare in prossimità del cantiere di bonifica).

In Italia si può fare riferimento al D.Lgs 257/1992 e al D.Lgs 81/2008.

Per promuovere le costose opere di bonifica con la sostituzione delle coperture di eternit con coperture fotovoltaiche (invece della più economica procedura di inglobamento), già dal Terzo Conto Energia è stato previsto un Bonus alla tariffa incentivante.
La maggiorazione di 5 c€/kWh alla tariffa incentivante prevista dal Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo al data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011, cioè il 13 maggio 2011.
Il GSE nella sezione del proprio sito relativa alla Regole applicative ha chiarito che la maggiorazione della tariffa dell'incentivo è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo la data di entrata in vigore del suddetto Decreto. Questa precisazione arriva proprio per tener conto delle novità normative che si sono avute tra il Terzo Conto Energia e il Quarto Conto Energia, novità assolutamente non prevedibili per poter attuare una programmazione degli interventi da parte degli operatori.
Si aggiunge anche che a parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative, la maggiorazione verrà anche applicata a tutti quegli interventi avviati tra il 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del Terzo Conto Energia) e il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Quarto Conto Energia) con la condizione che gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto entrino in esercizio improrogabilmente entro il 30 giugno 2012.





Il fibrocemento è un misto di cemento e amianto. Solitamente è conosciuto come Eternit, dal nome del produttore. I manufatti realizzati con questo materiale avevano una ottima resistenza alla corrosione, alle alte temperature e all'usura, oltre ad essere molto leggeri.

lunedì 3 ottobre 2011

Monito della Commissione Europea all'Italia sul rendimento energetico in edilizia

Richiesto un adeguamento della legislazione sul rendimento energetico in edilizia

di Pasquale Locoro

 Nei giorni scorsi è giunto il severo monito da parte della Commissione Europea all'Italia per quanto riguarda il rendimento energetico in edilizia. Nel dettaglio viene richiesto all'Italia di conformarsi alle norme europee entro due mesi, altrimenti la suddetta Commissione porterà il caso direttamente dinnanzi alla Corte di Giustizia europea. 

Già nel novembre del 2010 era stato fatto notare all'Italia questa inosservanza e da allora nel nostro Paese, sebbene numerosi tentativi, realmente è stato fatto ben poco. Le misure per il rendimento energetico degli edifici a livello comunitario prevedono la redazione e il rilascio di attestati di rendimento energetico che devono essere rilasciati da esperti qualificati ed indipendenti, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti. 

Salvo alcune regioni che hanno legiferato in maniera indipendente (tra le eccellenze ci sono la Lombardia, la Liguria e la provincia autonoma di Bolzano), in molte altre regioni che seguono la legislazione nazionale è addirittura possibile l'autocertificazione dell'edificio, dichiarandolo in classe G (quindi un edificio avente un consumo energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria elevato). Il grosso difetto di questa procedura è che non si riesce ad avere nessuna informazione reale sui consumi effettivi e non si dispone nemmeno di nessuna informazione su come migliorare e ridurre i propri consumi energetici. Altro punto messo in risalto dalla Commissione europea è che, ad oggi, l'Italia non ha ancora messo in atto nessuna misura adeguata per poter garantire controlli adeguati e regolari sugli impianti di condizionamento dell'aria. 

Questo invito della Commissione europea dovrebbe essere seriamente preso sul serio. Il grave rischio è fare l'ennesima figuraccia con il resto degli stati membri. Oltretutto la procedura di infrazione ad una direttiva europea prevede delle sanzioni salatissime e l'obbligo comunque di adeguarsi alla procedura. La speranza è che la detrazione del 55% venga prorogata e che soprattutto si provveda ad una reale stesura di norme specifiche, a livello nazionale, per il rendimento energetico nell'edilizia, cercando di seguire gli esempi delle regioni che già hanno intrappreso questo cammino.