venerdì 24 giugno 2011

La SCIA: legittima per gli "impianti green" ?

Analisi della legittimità della SCIA per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

di Pasquale Locoro

La SCIA è la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" entrata in vigore il 31 luglio 2010 e andata a sostituire la DIA. Lo scopo di questa nuova procedura era quello di 'semplificare' l'iter burocratico caratterizzante i permessi, come ad esempio quelli per l'ottenimento del titolo abilitativo, necessario per poter iniziare alcune tipologie di lavori in edilizia.
Il percorso di introduzione di questa certificazione è cominciato con l'approvazione della Legge n.122 del 30 luglio 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

L'intento del Legislatore era quello di voler semplificare le procedure a cui deve sottoporsi chiunque voglia intraprendere un'attività di tipo commerciale, imprenditoriale o artigianale, andando a stabilire che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale viene sostituito da una segnalazione dell'interessato".
In campo edilizio la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
E' da sottolineare che con l'introduzione della SCIA è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno della sua presentazione, senza dover quindi attendere i 30 giorni previsti per la DIA.

La SCIA e le fonti rinnovabili

Per quanto riguarda il rapporto controverso tra la SCIA e gli impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/2011 vengono riportati i principi che dovrebbero regolare le autorizzazioni per la realizzazione di tali impianti. In particolare:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11
".


Quindi ragionando in questi termini risulta che la SCIA non rappresenta un titolo autorizzativo legittimo per gli impianti a fonte rinnovabile.






lunedì 13 giugno 2011

Nuova polemica sui documenti per la richiesta dell'incentivo

Gli allegati 3A e 3C del nuovo Conto Energia sollevano nuovi problemi

di Pasquale Locoro


L'Allegato 3A
L'Allegato 3A riporta l'elenco di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al registro.
In questi giorni si sollevano dubbi e polemiche sul punto relativo al rilascio del Comune di competenza del titolo autorizzativo. Con queste premesse sembrerebbe che il Quarto Conto Energia vada a violare i principi della Legge 241 del 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in quanto tra i documenti richiesti per l'accesso agli incentivi si dice che per gli impianti con questi titoli autorizzativi:
  • denuncia di inizio attività conforme all’articolo 23, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all’articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo n.28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
  • copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003.
Il  comune competente deve cioè rilasciare una dichiarazione attestante che  la DIA/PAS oppure la comunicazione,di quanto riportato sopra, costituiscono titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
Tralasciando il complesso campo urbanistico,  un'attività di edilizia libera è definita tale perchè non necessita di alcun titolo per procedere ai lavori. Quindi nel testo del Decreto già vi è una prima confusione in quanto si considera questa attività tra quelle che richiedono i titoli autorizzativi.
In virtù dell'art.1 comma 2 della Legge n.241 del 1990 la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Si spera a questo proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico possa fare chiarezza, anche perchè i Comuni difficilmente potranno fare una dichiarazione tenendo conto della complessità della problematica, sia sotto l'aspetto autorizzativo delle opere connesse che in merito agli aspetti di eventuali autorizzazioni sismiche e/o parei di ARPAC, VVFF e sanitari.



L'Allegato 3C
Nell'Allegato 3C è possibile trovare l'elenco di tutta la documentazione che bisogna trasmettere alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Tra la documentazione da trasmettere per la richiesta agli incentivi del quarto conto energia va trasmessa al GSE anche il "Certificato Antimafia" del soggetto responsabile (punto a3).
Questo nuovo certificato sta creando caos tra i piccoli operatori che si vedono costretti ad aggiungere altra burocrazia per l'accesso agli incentivi.
Nella "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico per il Quarto Conto Energia", a pagina 29 è riportato:
  • Certificazione antimafia (quando previsto): è il documento con il quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso di soggetti che intendono sostenere rapporti con la pubblica amministrazione. Il documento deve essere scannerizzato e caricato sull’applicazione Web attraverso il pulsante “Carica Documento”.
Già diverse regioni, tra le quali la Calabria, chiedono nell'ambito del procedimento unico  la produzione di un certificato antimafia, che sembra giustificato per grandi impianti.
Per i piccoli impianti dovrebbe essere permesso effettuare una autocertificazione autenticata per i piccoli impianti in modo da snellire di molto l'intera procedura e per le società fare una semplice richiesta alla CCIA di una visura completa anche della certificazione antimafia. E' da tener conto anche che per il documento rilasciato dalla Prefettura possono passare anche svariati mesi prima dell'emissione.
Al momento, in attesa di eventuali comunicazioni del GSE, o dell'AEEG, tutte le pratiche dovranno essere complete con il documento antimafia, pena l'esclusione dall'incentivo.

lunedì 6 giugno 2011

Ammissibilità ai benefici in caso di rigetto

Primi chiarimenti del GSE in merito alle polemiche dei giorni scorsi

di Pasquale Locoro

 Del problema del diniego degli incentivi da parte del GSE per "errori formali" nella documentazione presentata se ne era già occupata ZeroEmission con alcune news, anche in seguito alle numerose email giunte in redazione.
Finalmente ,il 3 giugno scorso, il GSE ha pubblicato un articolo sul proprio sito nel quale fornisce alcune indicazioni in merito alle procedure da adottare in seguito di rigetto delle richiesta e di nuova comunicazione. 
I punti affrontati sono quattro e riguardano il preavviso di rigetto, la comunicazione di inizio lavori, l'asseverazione e i seguiti in caso di rigetto.

Preavviso di rigetto
Ai sensi della Legge n.241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi in merito ad una qualche istanza, deve, prima di adottare in modo formale un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirrebbero l'accoglimento.
Quindi al Soggetto Responsabile viene garantita e riconosciuta la facoltà di interloquire con il GSE illustrando le proprie ragioni attraverso l’invio, in conformità alle modalità illustrate in calce al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti di cui si terrà conto per poter adottare il provvedimento conclusivo. E' da sottolineare poi che il preavviso di rigetto va ad interrompere i termini stabiliti per concludere il procedimento di valutazione che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso al Soggetto Responsabile.

Comunicazione di inizio lavori
Il GSE vista la numerosità delle richieste di accesso ai benefici per impianti fotovoltaici (comunque preventivabile) realizzati nell’ambito dell’attività edilizia libera, prive della comunicazione di fine lavori (da inviare all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione) e attesa la finalità di tale previsione volta a consentire all’ente locale competente l’esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo, ritiene che il questo obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al GSE copia della Comunicazione di inizio lavori.
Questa documentazione può essere anche presentata, eventualmente anche in sanatoria, al Comune interessato, ovvero abbia inviato, o invii,  dichiarazione del Comune attestante l'esenzione, nel proprio territorio, dall’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori per impianti fotovoltaici realizzati in edilizia libera.

Asseverazione
Considerando la numerosità delle asseverazioni pervenute al GSE prive di dichiarazione in merito all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative (visti anche i ritardi di pubblicazione sul sito del GSE del modello di documento), il GSE comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni, pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in cui dal testo, nonché dall’insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative.

Seguiti in caso di rigetto
Per gli impianti per i quali il GSE rigetti definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della Legge 129/10, è possibile presentare una nuova richiesta di incentivazione tenendo presente che:
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto è antecedente al 31/5/2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Terzo Conto Energia. In questi casi il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE;
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto ricade nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Quarto Conto Energia. In questi casi termine di 15 giorni previsto per la presentazione della domanda, decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE.
Questi criteri non possono applicarsi agli impianti per i quali il GSE abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di natura contabile - amministrativa, che, in relazione alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, siano stati forniti dati o documenti non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i lavori d’installazione dell’impianto non siano stati conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da quanto dichiarato. In queste circostanze il GSE applica le disposizioni di cui agli artt. 23 e 43 del Dlgs. 28/2011.